:: giovedì 25 aprile 2024  ore 01:39
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
H.A. SPA - Conferimenti e acquisti ex art. 2343 bis C.C. > Conferimenti
H.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La relazione di stima ex art 2343 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

H.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO- 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

H.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

H.A.5 ??\" (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA ??\" 1° pubbl. 9/06) Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni. Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci e/o obbligazionisti convertibili, o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e/o obbligazionisti convertibili e che ai restanti soci e/o obbligazionisti convertibili sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione attuali o derivanti da futura conversione.

H.A.6 - (ACQUISTO EX ART. 2343BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il quinto comma di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o dall’annullabilità dell’atto.

H.A.7 - (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA - 1° pubbl. 09/07)
I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.

H.A.8 - (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA - 1° pubbl. 09/07)
Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.
Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.r.l. in una s.p.a., l’esperto deve essere designato dal tribunale.

H.A.9 - (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO - 1° pubbl. 9/10)
Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.
Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c.
E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese.

H.A.10 - (INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI CONFERIMENTI IN NATURA VALUTATI EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., stante la sua alternatività rispetto al procedimento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343 ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria.
Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d’azienda; beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

H.A.11 - (ELEMENTI FORMALI DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento.
Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

H.A.12 - (REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ESPERTO CHIAMATO A REDIGERE LA VALUTAZIONE DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
L'esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'adeguata professionalità.

H.A.13 - (EQUIVALENZA, NEL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C, DI UNA VALUTAZIONE AD HOC E DI UNA VALUTAZIONE REDATTA PER ALTRI FINI - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
E’ sempre legittimo, ai fini di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., utilizzare una valutazione ad hoc, espressamente redatta in vista del conferimento in natura, ovvero una perizia redatta per altri fini.
In tale ultimo caso, tuttavia, l’utilizzo per il conferimento deve essere espressamente consentito dall’esperto, in considerazione della responsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell’art. 2343 ter, ultimo comma, c.c.

H.A.14 - (DEPOSITO DI DOCUMENTI EX ART. 2343-TER, COMMA 3, C.C. 1° pubbl. 9/12)
La disposizione prevista dall'art. 2343-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. (richiamata dall’art. 2440 c.c. per gli aumenti di capitale), in base alla quale i documenti dai quali risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 2343-ter c.c., delle condizioni ivi indicate, devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale contenente la deliberazione di aumento del capitale sociale), trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Pertanto, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro non devono essere allegati all’atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepositati, dovendosi ritenere necessaria unicamente l'allegazione, e il conseguente deposito, dei soli documenti mai depositati.
E' comunque necessario che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare.

H.A.15 - (L’AMPLIAMENTO DELL’AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 2343 TER C.C. DISPOSTO DAL D.L. N. 91/2014 – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
L’art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l’ambito di applicazione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche:
- al caso dell’acquisto da parte della società per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall’iscrizione al Registro Imprese (art. 2343 bis c.c.)
- al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 ter c.c. e di trasformazione eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 octies c.c.
I nuovi testi artt. 2343 bis e 2500 ter c.c. , se da un lato richiamano espressamente la disposizione dell’art. 2343 ter c.c., dall’altro non richiamano anche la disposizione dell’art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica ad opera degli amministratori. Si ritiene, peraltro, tale verifica applicabile anche alle nuove fattispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall’art. 2343 ter.