:: mercoledì 24 aprile 2024  ore 22:59
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
F.A. Durata > Durata
F.A.1 - (DURATA PARTICOLARMENTE LUNGA - 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11)
È legittimo prevedere negli atti costitutivi di una società di capitali una clausola che determini una durata particolarmente lunga.

Motivazione
Prima della legge di riforma parte della dottrina e parte della giuri-sprudenza ritenevano illegittima la previsione di una durata particolar-mente lunga, posto che l’art. 2328 c.c. includeva la durata (intesa come certezza del termine finale del rapporto societario al quale commisurare le scelte, gli obiettivi e gli affari della società) tra gli elementi essenziali richiesti per la valida costituzione di una società di capitali.
Una durata particolarmente lunga poteva dunque considerarsi alla stregua di una mancata indicazione della durata stessa e quindi alla stregua di una violazione della prescrizione posta dal suddetto art. 2328 c.c.
Dopo la legge di riforma questa posizione di dottrina e giurispruden-za può ritenersi superata, poiché la nuova disciplina ammette, sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata, la durata a tempo indeterminato.
Società per azioni – art. 2328 comma 2, n. 13) c.c. -: “l’atto costitutivo deve indicare .... la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere”.
Società a responsabilità limitata – art. 2473 comma 2 c.c. - : “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta gior-ni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore pur-ché non superiore ad un anno”.
Con il prevedere la possibilità di costituire sia le s.p.a. che le s.r.l. a tempo indeterminato il legislatore della riforma ha escluso che la durata (inteso come termine certo di riferimento per le attività sociali) costitui-sca ancora un elemento essenziale ai fini della costituzione di dette so-cietà.
Se pertanto è ora possibile costituire le società di capitali con durata a tempo indeterminato, non vi è più alcuna ragione per ritenere non ammissibile la costituzione di una società anche con durata particolar-mente lunga, soprattutto se tale durata è giustificata dalla natura dell’attività e degli affari per i quali è stata costituita.
Peraltro, a fronte della previsione nell’atto costitutivo di una società di capitali di una durata particolarmente lunga, ai soci potrebbe essere riconosciuto il diritto di recesso in applicazione analogica della discipli-na dettata dagli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c., proprio in relazione alla fattispecie della durata a tempo indeterminato

F.A.2 - (MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA - 1° pubbl. 9/04)
In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicu-ramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazio-ne, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indetermi-nato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.

F.A.3 - (NON NECESSITÀ DI INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA - 1° pubbl. 9/04)
Il legislatore ha reputato pleonastico l’inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato.