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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
H.C. SPA - Amministrazione in generale e sistema tradizionale > SPA - Amministrazione in generale e sistema tradizionale
H.C.1 - (SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/06)
Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di ammi-nistrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro du-rata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.
La competenza dell'assemblea straordinaria nella scelta del sistema di ammini-strazione e controllo non è delegabile all'organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall'art. 2365, comma 2, c.c.

H.C.2 - (LIMITI ALLA NOMINA DI PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04)
È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori genera-li che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere ge-storio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o ca-tegorie di atti.

H.C.3 - (CLAUSOLE DI DECADENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

H.C.4 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DUE MEMBRI - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

H.C.5 - (CLAUSOLE DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente pur-ché il consiglio sia composto da più di due membri.

H.C.6 - (PARTICOLARI MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibi-lità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere (art. 2368, comma 1, c.c.).

H.C.7 - (ELEZIONI PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.
H.C.8 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOTO PER CORRISPONDENZA - 1° pubbl. 9/05)
Non è ammissibile il voto per corrispondenza nel Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Infatti, il voto per corrispondenza costituisce una deroga “ec-cezionale” al metodo collegiale, che può essere ammesso solo in presenza di espressa disposizione normativa. Ma per il Consiglio di Amministrazione non esi-ste una norma analoga a quella (art. 2370, comma 3, c.c.) dettata per le assem-blee. Anzi mentre l’art. 2370, comma 3, c.c. per le assemblee prevede congiun-tamente sia l’intervento con mezzi di telecomunicazione che il voto per corri-spondenza l’art. 2388 comma 1 c.c. prevede solamente l’intervento con mezzi di telecomunicazione. Né si può affermare che ciò che vale per le assemblee possa valere anche per il Consiglio di Amministrazione posto che per l’assemblea è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2372) mentre ciò è espressamente escluso per il Consiglio di Amministrazione (art. 2388, comma 3, c.c.).

H.C.9 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINI-STRAZIONE IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O PIÙ DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT – 1° pubbl. 9/06)
Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinun-cia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito.
I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la no-mina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immedia-tamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

H.C.10 - (AMMISSIBILITÀ DELLA PREVISIONE STATUTARIA CHE ESCLUDA IL RISAR-CIMENTO DEL DANNO AGLI AMMINISTRATORI REVOCATI SENZA GIUSTA CAUSA – 1° pubb. 9/06)
La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.
Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati suc-cessivamente alla sua adozione.

H.C.11 - (NATURA DELLE DETERMINAZIONI DELL’ORGANO GESTORIO UNIPERSO-NALE E NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2405 C.C. – 1° pubbl. 9/06 – modif. 9/19 – motivato 9/19)
Le decisioni dell’organo gestorio unipersonale non sono il frutto di una delibera-zione preceduta da una discussione ma attengono alla sfera personale del sog-getto investito del potere decisorio.
A quanto sopra consegue che quando la legge richiede che determinate decisioni dell’organo gestorio debbano risultare da atto pubblico (si pensi al disposto dell’art. 2410, comma 2, c.c., ovvero dell’art. 265, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019) nel caso in cui questo sia costituito da un unico soggetto non trovano applica-zione i formalismi previsti per le decisioni degli organi collegiali né è richiesta la presenza o la preventiva convocazione del collegio sindacale (vedi anche orien-tamento H.K.4).

Motivazione
L’orientamento in commento, inizialmente approvato nel 2006, è stato riscritto nel 2019 al solo fine di renderne più chiaro il contenuto e la sua rilevanza pratica.
Per le persone fisiche dotate di capacità di agire la fase in cui si as-sumono decisioni è irrilevante per l’ordinamento.
Fino a quando un soggetto non abbia tradotto in comportamenti giu-ridicamente rilevanti le proprie decisioni queste rimangono nella sua sfera personale, possono essere modificate in qualsiasi momento come anche possono non essere mai attuate.
Per le persone giuridiche il principio generale è il medesimo, tuttavia quando l’organo preposto ad assumere le decisioni è composto da più persone la formazione della sua volontà non può ovviamente avvenire in maniera intima e “celebrale” ma deve essere il risultato di un proce-dimento formale atto a produrre una decisione univoca che sia la sintesi delle opinioni dei suoi componenti.
Tali decisioni sono propriamente definite “deliberazioni”.
Qualora invece l’organo gestorio sia composto da un’unica persona non ricorre alcuna esigenza di procedimentalizzare la sua fase decisio-nale, che rimane una vicenda interiore del soggetto investito del potere amministrativo e non si conclude con una “deliberazione” ma con una “determinazione”.
Pur non ricorrendo alcuna necessità in diritto di differenziare i prin-cipi che governano le “deliberazioni” da quelli propri delle “determina-zioni”, avendo entrambe le vicende decisionali la medesima natura e il medesimo valore, il Codice ha dovuto dettare alcune regole particolari riferibili ai soli organi collegiali, al fine di definirne il procedimento de-cisionale, con ciò producendo inevitabilmente anche alcune differenze di principio tra decisioni assunte da organi collegiali e decisioni assunte da organi monocratici.
Si pensi, ad esempio, alla disciplina sulla validità delle riunioni del consiglio di amministrazione in relazione alla loro rituale convocazione che inevitabilmente limita l’attività decisionale degli organi collegiali nel tempo, nello spazio e in relazione a determinati argomenti, mentre gli organi monocratici possono assumere decisioni in qualsiasi momento, su qualsiasi argomento e possono modificarle in qualsiasi istante.
Per le sole decisioni degli organi collegiali si pone poi il problema della loro documentabilità, così l’art. 2214, comma 1, n. 4) c.c. ha isti-tuito il “libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di am-ministrazione o del consiglio di gestione” nel quale devono essere tra-scritte le deliberazioni dell’organo gestorio collegiale.
Non sussiste invece nessuna esigenza di documentare le decisioni dell’amministratore unico o dell’amministratore delegato, in quanto or-gani unipersonali la cui fase decisionale rimane estranea a qualunque procedimento.
La differenza di disciplina tra le “deliberazioni” e le “determinazio-ni” è, come detto, indotta esclusivamente da esigenze pratiche. Il valore giuridico delle decisioni degli organi collegiali e di quelli monocratici è assolutamente lo stesso: si tratta di vicende endosocietarie destinate ad avere rilevanza esterna esclusivamente se saranno eseguite.
Anche le delibere che prevedono l’assunzione di una determinata ob-bligazione da parte della società, ancorché trascritte nell’apposito libro sociale, non assumono alcuna rilevanza giuridica fino a quando non siano state eseguite dal legale rappresentante della società nelle forme opportune (formazione di una proposta contrattuale, di un contratto o altro).
Quanto sopra in linea di principio.
Nelle società di capitali esiste però un’altra esigenza pratica riferibile a qualunque decisione, sia essa collegiale o monocratica, avente rile-vanza sulla struttura della persona giuridica: quella del controllo pre-ventivo da parte dello Stato.
Dall’autorizzazione del Sovrano prevista dai codici di commercio dell’800, all’omologa dei tribunali di epoca più recente, fino all’attuale controllo di legalità affidato ai notai, nessuna decisione idonea a modi-ficare i caratteri della persona giuridica società può divenire efficace senza essere stata prima verificata con esito positivo dalla pubblica au-torità a ciò preposta.
La quasi totalità di tali decisioni sono rimesse ai soci; esistono tutta-via alcune ipotesi di decisioni soggette al controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c. che sono adottate dagli amministratori. Si tratta dell’emissione dei prestiti obbligazionari, degli aumenti di capitale dele-gati e delle decisioni di presentare ricorso per l’omologa di un concorda-to preventivo.
Il controllo preventivo di legalità delle suddette decisioni impone che le medesime debbano risultare da verbale redatto da notaio, ciò anche nell’ipotesi in cui le stesse siano adottate da un organo monocratico.
L’esigenza di far risultare da un atto pubblico le decisioni assunte da organi monocratici non trasforma le medesime in deliberazioni collegia-li, piuttosto si tratta di raccogliere la testimonianza del soggetto investi-to del poter decisorio in ordine alla sua volontà che, con tutta evidenza, si sarà già formata in precedenza e che verrà quindi soltanto esternata al notaio in sede di redazione dell’atto pubblico in assenza di qualsiasi discussione collegiale.
Per tali motivi alle determinazioni degli organi gestori monocratici non si applicano le norme relative alle riunioni degli organi gestori col-legiali, prima fra tutti quella che impone la presenza o la preventiva convocazione dei membri del collegio sindacale.

H.C.12 - (EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINI-STRAZIONE E CONTROLLO SUI COMPONENTI DEGLI ORGANI IN CARICA AL MO-MENTO DELLA SUA EFFICACIA – CESSAZIONE ANTICIPATA – PROROGATIO – 1° pubbl. 9/06 – modif 09/07).
La variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel corso del quale sia stata decisa, ovvero alla data diversa altrimenti disposta dalla medesima deliberazione (art. 2380, comma 2, c.c.). Da tale data si verifica dunque la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilità di prorogatio.


H.C.13 - (MODIFICA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLA STATUTA-RIA INDENNITARIA - AMMISSIBILITÀ – 1° pubbl. 9/06)
È legittima una clausola statutaria che, in caso di anticipata cessazione a seguito dell’assunzione di una deliberazione di adozione di un diverso sistema di ammi-nistrazione e controllo, attribuisca ai componenti dell'organo amministrativo una indennità a ristoro di tale evento.

H.C.14 – (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA – 1° pubbl. 9/07)
Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve rite-nersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.
In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disci-plina statutaria.

H.C.15 - (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - TERMINE DI EFFICACIA EX ART. 2380, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/07)
Posto che ai sensi dell'art. 2380, comma 2, c.c. la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell'assemblea con-vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la deliberazione medesima disponga altrimenti, è da ritenere che la deroga pos-sa consistere tanto nell'attribuire efficacia immediata alla relativa delibera, quanto nel fissare un termine di efficacia posteriore a quello legale, ovvero, infi-ne, un termine non coincidente né con l'uno né con l'altro (e pertanto “interme-dio”), purché successivo all’iscrizione nel registro delle imprese.

H.C.16 - (DELEGABILITÀ A SINGOLI AMMINISTRATORI O AL COMITATO ESECUTI-VO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 2086 C.C. – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
Si ritiene che i doveri attribuiti all’organo gestorio dal disposto del comma 2 dell’art. 2086 c.c., cioè quelli “di istituire un assetto organizzativo, amministrati-vo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in fun-zione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” siano delegabili a singoli am-ministratori o al comitato esecutivo, fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del consiglio di amministrazione dall’art. 2381 c.c.

Motivazione
La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza n. 155/2017, all’art. 14, comma 1, dispone:
“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modi-fiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla pre-sente legge, in particolare prevedendo:

b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organiz-zativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della conti-nuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli stru-menti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
In adempimento alla delega il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) ha introdotto il seguente nuovo comma, il secondo, all’art. 2086 c.c.:
“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di isti-tuire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'or-dinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Per enfatizzare la circostanza che la nuova disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2086 c.c. si applica a tutti i modelli societari, co-me peraltro già chiaramente enunciato nella medesima disposizione, sono stati anche modificati i singoli articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale (art. 2257 c.c. per le società di persone, 2380 bis per le s.p.a. tradizionali, 2409-novies per le s.p.a. a sistema dualistico, e 2475 per le s.r.l.) prevedendo espressamente in ciascuno di essi che “La gestio-ne dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, se-condo comma”.
Nelle società azionarie tradizionali è dunque ora previsto dall’art. 2380-bis, comma 1, c.c. che “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto del-la disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.”.
La circostanza che nel medesimo comma in cui si sia affermato che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori si sia anche precisato che la stessa debba svolgersi nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell’art. 2086 c.c., potrebbe portare a ritenere che gli ob-blighi previsti da tale ultima disposizione gravino su tutti gli ammini-stratori senza possibilità di delega.
Una simile interpretazione non appare condivisibile.
Nella riforma del diritto societario del 2003 era stato previsto che la gestione dell’impresa spettasse esclusivamente agli amministratori non per vietare le deleghe ma per superare la prassi fino ad allora largamen-te diffusa di rimettere atti gestori ai soci al fine di evitarne le responsabi-lità.
Con tale disposizione non si era dunque voluto imporre a tutti gli amministratori pari doveri e pari responsabilità.
Tant’è che per quanto riguarda la predisposizione di un assetto orga-nizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa era stata espressamente prevista dai commi 3 e 5 dell’art. 2381 c.c. una diversificazione di competenze e responsabilità tra organi delegati e amministratori senza deleghe.
Sul punto la relazione della riforma del diritto societario del 2003 chiarisce che “per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, am-ministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381, quinto comma); il con-siglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla per-manente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403, primo comma)”.
Deve dunque ritenersi che anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza siano pienamente delegabili a sin-goli amministratori o al comitato esecutivo gli obblighi previsti dal nuo-vo comma 2 dell’art. 2086 c.c., in parte identici a quelli già previsti dall’art. 2381 c.c., fermi restando i doveri di vigilanza e di intervento di-retto posti a carico di tutti gli amministratori, in particolare quello di at-tivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento di una eventuale crisi con recupero della continuità aziendale.

H.C.17 - (LIMITI ALL’ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTORI A SOGGETTI DIVERSI DA-GLI AMMINISTRATORI – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
L’art. 2380-bis c.c., come riformato dal D.Lgs. n. 14/2019, prevede che “La gestio-ne dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori …”.
Tale disposizione appare volta a rendere esplicito un principio già presente nel sistema: quello che la responsabilità della gestione dell’impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale gravano necessariamente sugli amministratori (nei limiti indicati dall’art. 2381, comma 5, c.c. in presenza di organi delegati), indipendentemente da chi in concreto, nel ri-spetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto.
La responsabilità necessaria degli amministratori anche quando siano stati auto-rizzati dai soci o da altri organi sociali a compiere un determinato atto gestorio era già affermata dall’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. e dall’art. 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, c.c.
La nuova formulazione dell’art. 2380-bis c.c. non può dunque essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.p.a. poteri di gestione, diretta o indiretta, a soggetti diversi dagli amministratori (si pensi alla possibilità per i soci di autorizzare determinati atti degli amministrato-ri prevista dal comma 1, n. 5, dell’art. 2364 c.c.; alla possibilità per il consiglio di sorveglianza di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani indu-striali e finanziari previsti dalla lettera f bis, comma 1 dell’art. 2409-terdecies c.c.; alla nomina di procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secondarie).
Piuttosto tale disposizione rende evidente che all’organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non compiere gli atti autorizzati dai soci o da altri or-gani sociali, ove ritenuti dannosi per la società.
Motivazione
Vedi sub H.C.16 e I.C.34.