:: venerdì 19 aprile 2024  ore 16:33
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.A. SRL - Conferimenti e acquisti ex art. 2465, comma 2 C.C. > SRL Conferimenti e acquisti ex art. 2465, comma C.C.
I.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

I.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04)
La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

I.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04)
In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

I.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04)
Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risulti-no da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

I.A.5 - (CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI - 1° pubbl. 9/05)
I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferi-menti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare:
1) è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valo-re dell’obbligazione conferita ex art. 2465 c.c. Detto valore deve essere anche in-dicato nell’atto costitutivo come previsto dal disposto del n. 5) dell’art. 2463 c.c.;
2) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente libe-rate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;
3) la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme in te-ma di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione;
4) in caso di inadempimento dell’obbligazione conferita non sono attuabili i ri-medi di cui all’art. 2466 c.c., in quanto l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.
In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.

I.A.6 - (CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI E POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUS-SIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/05)
Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.
Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la va-lidità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il ser-vizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimen-to. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bi-lancio ed eventualmente sul capitale sociale.

I.A.7 - (LEGITTIMITÀ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERI-MENTI IN NATURA - 1° pubbl. 9/06)
Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono am-missibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.
Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati sog-getti (soci o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omoge-nee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale so-ciale;
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e che ai re-stanti soci sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mante-nere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione.

I.A.8 – (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATU-RA – 1° pubbl. 09/07)
I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle partecipazioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.

I.A.9 – (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA – 1° pubbl. 09/07)
Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.
Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.p.a. in una s.r.l., l’esperto non è designato dal tribunale.

I.A.10 – (POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEIUSSIONE BANCARIA SOSTITUTIVE DEL CONFERIMENTO IN DENARO E DPCM ATTUATIVO – 1° pubbl. 9/10)
La disposizione di cui all’art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c., in base alla quale il versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto co-stitutivo può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, stipulata per un importo almeno corrispondente, è inattuabile fino a quando non saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione ban-caria.

I.A.11 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10)
Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in na-tura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, an-teriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.
Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c., richiamato dall’art. 2480 c.c.
È inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolu-tiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel re-gistro imprese.

I.A.12 - (AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA E FORMAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA SUI CONFERIMENTI – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
Nonostante la totale assenza di una specifica disciplina sul punto, si ritiene che la relazione di stima del revisore sui conferimenti in natura debba essere forma-ta anche in sede di aumento di capitale e che la stessa debba essere allegata alla relativa delibera.
In detta fattispecie sussiste, infatti, la medesima esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale che ricorre in sede di costituzione (art. 2465, comma 1, c.c.).
Sotto questo profilo, non appare equivalente l’allegazione della relazione di sti-ma all’atto di conferimento anziché alla delibera di aumento, posto che, a se-conda della natura dei beni da conferire, il primo potrebbe avvenire in una for-ma non iscrivibile nel registro imprese.

Motivazione
Come è noto, il legislatore della riforma non ha dedicato nessuna norma ai conferimenti in natura da effettuarsi in sede di aumento di ca-pitale, salvo il richiamo all’art. 2464, comma 5, c.c. (e dunque agli artt. 2254 e 2255 c.c. che disciplinano gli obblighi di garanzia del conferente) contenuto nell’art. 2481 bis, comma 4, ultimo periodo, c.c.
L’unica disciplina sui conferimenti in natura contenuta nel codice (artt. 2464 e 2465 c.c.) è riferita espressamente ai soli conferimenti effet-tuati in sede di costituzione della società.
Tale omissione non ha tuttavia generato alcun dubbio sul fatto che anche i conferimenti in natura effettuati in sede di aumento di capitale debbano essere accompagnati dalla stima prevista dall’art. 2465 c.c., ef-fettuata da un revisore legale o da una società di revisione, poiché in ta-le fattispecie ricorre la medesima esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale (e dell’eventuale sovrapprezzo) che sussiste in sede di costituzione.
Del resto, che l’esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale non sia limitata alla fase costitutiva, è confermato dalla disposizione contenuta nell’art. 2465, comma 2, c.c., che impone l’obbligo della sti-ma (oltre che dell’autorizzazione dei soci) nelle ipotesi dei cosiddetti “acquisti pericolosi” effettuati nei due anni dalla costituzione.
L’orientamento in commento, pertanto, più che essere rivolto ad af-fermare un principio pacifico, affronta una questione operativa tutt’altro che risolta, quella dell’individuazione dell’atto a cui allegare la stima nelle ipotesi di aumento di capitale, cioè se la stessa debba essere allega-ta alla delibera di aumento ovvero all’atto di sottoscrizione e conferi-mento.
Tale questione deriva dalla circostanza che la disposizione dell’art. 2465, comma 1, c.c., essendo rivolta a disciplinare i conferimenti in na-tura effettuati in sede di costituzione della società, si limita a prevedere l’obbligo di allegazione della stima all’atto costitutivo, posto che l’art. 2464, comma 5, c.c. non consente l’esecuzione differita di detti conferi-menti.
Negli aumenti di capitale, al contrario, non è raro che i conferimenti, siano essi in natura o in denaro, vengano eseguiti in un momento suc-cessivo rispetto a quello in cui viene celebrata l’assemblea che ha delibe-rato l’aumento di capitale loro presupposto.
A questo punto appare legittimo chiedersi, anche per una questione di “attualità” della stima, se sia possibile (se non addirittura obbligato-rio) allegare la medesima all’atto di conferimento anziché alla delibera di aumento di capitale.
Per risolvere tale dubbio è necessario comprendere le ragioni che im-pongono l’allegazione della stima all’atto costitutivo.
È evidente che tali ragioni non risiedono esclusivamente nella tutela dei soci che formalizzano tra loro la costituzione della società. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la stima assolve anche alla funzione di garan-tire ai soci l’effettività dei reciproci conferimenti, posto che la stessa non deve garantire la copertura del solo capitale ma anche dell’intero so-vrapprezzo (cioè di quell’entità che non costituirà una garanzia intangi-bile per i terzi ma che garantisce unicamente la congruità del “prezzo” di sottoscrizione delle partecipazioni), ma tale funzione può essere as-solta semplicemente esibendo la perizia in sede di costituzione e non anche allegandola all’atto costitutivo.
L’allegazione, dunque, è richiesta non nell’interesse dei soci, ma in quello dei terzi, che potranno in tal modo fare affidamento sulle risul-tanze del Registro Imprese ove l’atto costitutivo è stato depositato per verificare l’effettività dei valori imputati a capitale.
Da quanto sopra emerge che la stima deve essere comunque formata prima dell’assemblea che delibera l’aumento, per essere messa a dispo-sizione dei soci che solo in tal modo potranno assumere una decisone “informata”, e che la stessa deve essere allegata alla delibera di aumen-to e non al successivo atto di conferimento, posto che solo la prima è soggetta a deposito nel Registro Imprese. L’avvenuto conferimento non viene, infatti, pubblicizzato depositando il relativo atto, ma unicamente tramite l’iscrizione nel Registro Imprese dell’attestazione degli ammini-stratori del suo perfezionamento ai sensi dell’art. 2481-bis, ultimo com-ma, c.c.

I.A.13 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA DESIGNAZIONE DEL REVISORE PER LA RE-DAZIONE DELLA RELAZIONE SUI CONFERIMENTI IN NATURA A LIBERAZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente.
La disposizione di cui all’art. 2465, comma 1, c.c. (peraltro dettata per i soli con-ferimenti effettuati in sede si costituzione), in base alla quale “chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata....”, non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attri-buire a quest’ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore.
Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quel-le offerte di sottoscrizione ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della na-tura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata socie-tà, titoli di stato, ecc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione.

Motivazione
Come è noto, il legislatore della riforma non ha dedicato nessuna norma ai conferimenti in natura da effettuarsi in sede di aumento di ca-pitale, salvo il richiamo all’art. 2464, comma 5, c.c. (e dunque agli artt. 2254 e 2255 c.c. che disciplinano gli obblighi di garanzia del conferente) contenuto nell’art. 2481 bis, comma 4, ultimo periodo, c.c.
L’unica disciplina sui conferimenti in natura contenuta nel codice (artt. 2464 e 2465 c.c.) è riferita ai soli conferimenti effettuati in sede di costituzione della società (vedi orientamento I.A,12).
Non c’è quindi da stupirsi che non esiste una disposizione che de-termini chi sia competente a designare il revisore cui affidare la reda-zione della stima bei beni conferiti in natura. In sede di costituzione, in-fatti, la società non è ancora venuta ad esistenza e dunque la designa-zione del revisore potrà essere effettuata solo dal conferente. Per tale motivo l’art. 2465, comma 1, c.c., si disinteressa della questione, limi-tandosi a prevedere che chi conferisce beni in natura o crediti deve pre-sentare una relazione di stima.
Se tale scarna disciplina non crea significativi problemi applicativi nella fase di costituzione della società, altrettanto non può dirsi per la sua applicazione alle operazioni di aumento di capitale in natura, poi-ché non è chiaro se in tali operazioni sia possibile per il conferente “pre-sentare” una stima effettuata da un revisore designato dalla società con-feritaria, ovvero dagli altri soci, come una certa logica porterebbe a sug-gerire.
Per risolvere la questione occorre analizzare i principi e gli interessi meritevoli di tutela coinvolti.
La stima è senz’altro richiesta dal codice al fine di garantire ai terzi l’effettività del capitale sociale e ai soci non sottoscrittori l’insussistenza del rischio di “annacquamento” delle proprie partecipazioni, tant’è che la stessa deve attestare non solo la copertura del capitale sottoscritto ma anche dell’intero sovrapprezzo.
È pertanto evidente che più il revisore sarà indipendente rispetto al soggetto conferente, tanto più sarà elevata la garanzia che la stima da lui redatta sarà imparziale. Sotto questo profilo, dunque, non esiste al-cun interesse dell’ordinamento ad attribuire al solo conferente il diritto di designazione del revisore.
Da uno punto di vista operativo, bisogna poi considerare che al mo-mento dell’adozione di una delibera di aumento di capitale potrebbe es-sere sconosciuto il nome del potenziale sottoscrittore (come accade per le offerte di sottoscrizione rivolte ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni, ti-toli di stato, ecc.), ovvero, potrebbe essere interesse della società non rendere edotto in anticipo detto potenziale sottoscrittore dell’offerta che gli si andrà a proporre, ovvero, ancora, potrebbe mutare la titolarità del bene richiesto in conferimento tra la data della delibera e quella della sua sottoscrizione. Orbene, in tutti questi casi sarebbe impossibile addi-venire ad una delibera di aumento di capitale da liberarsi in natura se si ritenesse che l’unico soggetto legittimato a designare il revisore per la stima dei beni conferendi sia colui che poi si rivelerà l’effettivo conferen-te dei beni medesimi. Qualora, invece, si ammettesse che possa essere la società conferitaria a procedere con detta designazione, non vi sarebbe alcun problema operativo. Anche sotto questo profilo, dunque, non sembra possibile ravvisare nel sistema una riserva a favore del conferen-te del potere di designazione del revisore.
È infine da rilevare che l’interesse del conferente non è tanto quello di designare lo stimatore, quanto, piuttosto, quello di condividere e far propria la stima, ovvero di non utilizzarla nel caso in cui non la giudichi conveniente. In questo senso appare dettata la disposizione contenuta nell’art. 2465, comma 1, c.c., la quale prevede appunto che chi effettua il conferimento deve “presentare” la relazione di stima e non subirla.
Da quanto sopra emerge come sia ragionevole ritenere che per l’ordinamento sia indifferente chi designi il revisore per la redazione del-la stima, anche perché quest’ultimo è comunque l’unico responsabile di quanto elaborato, non assumendo il designatore alcuna responsabilità al riguardo. Ciò che rileva è che la stima sussista al momento della delibe-ra di aumento e che il conferente abbia il potere di farla propria “presen-tandola” al momento del conferimento.


I.A.14 - (MODALITÀ DEL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO NELL’IPOTESI IN CUI NON INTERVENGANO GLI AMMINISTRATORI NELL’ATTO DI COSTITUZIONE – 1° pubbl. 9/14 – motivato 9/15)
La disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., che impone il versamen-to di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo) all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società, deve essere in-terpretata in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applica-zione, posto che:
a) in sede di costituzione non esiste l’organo amministrativo, il quale si costituirà solo con l’iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi componenti abbiano accettato l’incarico;
b) gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di propria personalità o soggettività per cui non sono capaci di essere depositari di somme né di rilascia-re quietanze.
Il versamento deve, dunque, essere fatto agli amministratori quali persone (fisi-che o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito.
Per tale motivo si ritiene che il disposto dell’art. 2464, comma 4, c.c. (come del resto accadeva anche con il previgente obbligo del versamento dei decimi presso una banca) imponga unicamente di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto de-posito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell’impegno assun-to dai soci di liberare il capitale di rischio, e non anche l’intervento in atto dell’organo amministrativo” (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze.
È senz’altro possibile che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tut-tavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a com-provarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci.
Si ritiene che rispettino tale requisito i depositi costituiti:
1) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori;
2) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della legge n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme deposi-tate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico;
3) presso una banca, vincolato a favore della società.

Motivazione
L’art. 9, comma 15 bis, lett. a), del D.L. n. 76/2013, come introdotto con la legge di conversione n. 99/2013, ha sostituito, nella s.r.l., l’obbligo del versamento in banca dei conferimenti in denaro con quello del versamento all’organo amministrativo.
Tale modifica ha avuto il dichiarato scopo di accelerare i tempi di costituzione delle s.r.l., senza alterarne in alcun modo i principi.
La ratio della nuova disposizione è ben esposta nelle relazioni di ac-compagnamento ai decreti legge sulla s.r.l. semplificata che, per primi, avevano sostituito l’obbligo del versamento in banca con quello all’organo amministrativo: il legislatore ha semplicemente ritenuto che sopprimendo un adempimento avrebbe fatto guadagnare posizioni all’Italia nelle graduatorie internazionali sui tempi di costituzione di una società commerciale.
La comprensione della ratio della novella dell’art. 2464, comma 4. c.c. è indispensabile per consentire una sua corretta applicazione, poi-ché la nova disposizione è fortemente atecnica e, nella sua formulazione letterale, di fatto irrealizzabile.
In diritto non è infatti possibile effettuare un versamento di somme di denaro all’”organo amministrativo nominato nell’atto costituivo”, come letteralmente previsto dalla norma.
In primo luogo, una s.r.l. ed i suoi organi vengono ad esistenza con l’iscrizione nel registro delle imprese, per cui, prima di tale data non esi-ste un organo amministrativo.
In secondo luogo, è la sola società che, una volta iscritta, assume la personalità giuridica e la soggettività di diritto, i suoi organi hanno rile-vanza meramente interna e pertanto non sono capaci di essere deposita-ri di somme né di rilasciare attestazioni di deposito.
L’organo amministrativo non può nemmeno essere l’intestatario di pagamenti eseguiti con sistemi “tracciabili” (si pensi all’impossibilità giuridica di eseguire un bonifico o di incassare un assegno circolare in-testato all’”organo amministrativo”).
Non potendosi, dunque, interpretare la disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., per come è scritta, la stessa, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, deve essere interpretata secondo l’intenzione del legislatore.
Quest’ultima, come detto, è chiara. Il legislatore ha semplicemente inteso abrogare un adempimento senza novare in alcun modo i principi dell’ordinamento.
I precetti contenuti nel novellato art. 2464, comma 4, c.c. possono dunque essere così ricostruiti da un punto di vista sostanziale:
a) non è possibile costituire una società senza il preventivo deposito di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrap-prezzo), tale deposito può essere anche anteriore alla costituzione e non solo contestuale;
b) è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo i soli mezzi di paga-mento, senza necessità che alcuno ne rilasci quietanza;
c) i mezzi di pagamento diversi dal denaro, dovendo essere emessi a favore di una persona e non di un organo, possono essere intestati al-ternativamente a nome di uno o più dei nominati amministratori o se possibile, in base alla loro natura, a nome della costituenda società (quest’ultima non può infatti essere beneficiaria di un bonifico fino a quando non viene ad esistenza ma può ben essere intestataria di un as-segno circolare).
La novella non impone in alcun modo la partecipazione degli ammi-nistratori all’atto costitutivo al fine di attestare il ricevimento dei versa-menti. Né si può sostenere che un tale obbligo possa derivare da una sorta di interpretazione estensiva della clausola 9 del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto della s.r.l. semplificata (adottato con D.M. Giustizia n. 138/2012) la quale prevede, appunto, l’attestazione del versamento dei decimi da parte dell’”organo ammini-strativo”.
Il D.M. di approvazione del modello standard ministeriale, infatti, è una norma attuativa di rango subordinato rispetto alla legge, e dunque non è capace di imporre principi modificativi del codice civile.
Detto D.M., inoltre, presenta degli evidenti errori concettuali laddo-ve mostra di non conoscere la distinzione tra “organo amministrativo”, privo di soggettività, e “amministratori”, persone fisiche o giuridiche dotate di soggettività; al punto che nella clausola 7 del modello stan-dard dell’atto costitutivo prevede che “All’organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società”, contraddicendo in tal modo l’art. 2475 bis, comma 1, c.c. che, al contrario e coerentemente con i principi dell’ordinamento, prevede che la rappresentanza spetta agli amministratori e non all’organo amministrativo, il quale, essendo inca-pace di rappresentare se stesso, è anche incapace di rappresentare la so-cietà.
Non è dunque possibile ritenere, sulla scorta della formulazione del modello standard ministeriale di costituzione delle s.r.l. semplificate, che gli atti costitutivi di qualunque s.r.l. debbano contenere l’attestazione dell’”organo amministrativo” di avvenuto versamento dei conferimenti in denaro. Ciò che richiede la legge è unicamente l’indicazione in atto dei mezzi di pagamento, indicazione che non può che provenire dai soci fondatori.
La circostanza, poi, che fino a quando la società non sia costituita non esiste il soggetto beneficiario del versamento dei conferimenti in denaro, porta a ritenere che ciò che rileva non è tanto un’immediata di-sponibilità delle relative somme da parte della costituenda società, quanto l’effettività del versamento, che deve inoltre avvenire con metodi che ne garantiscano la conservazione fino a quando la società non sia capace di riscuoterlo, esattamente come accadeva nel sistema previgen-te con il deposito vincolato presso una banca fino alla costituzione della società.
Sotto questo profilo, è da rilevare che il versamento presso una ban-ca delle somme di denaro corrispondenti ai decimi non è divenuto estraneo al sistema, posto che l’art. 2464, comma 4, c.c., continua a consentire (anche se non è stato ancora emanato il regolamento di at-tuazione) la sostituzione del versamento effettivo con la presentazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, dunque con la costituzione di un diritto di credito a favore della società, diritto di credito del tutto analogo a quello che si verifica con il deposito reale del denaro presso una banca, posto che questa ne diviene proprietaria ex art. 1782 c.c..
Del resto, anche con l’emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda società il denaro viene depositato presso una banca, dive-nendo la beneficiaria dell’assegno titolare unicamente di un diritto di credito (ancorché cartolarizzato) nei confronti della depositaria.
Per gli esposti motivi si ritiene che sia senz’altro possibile che in sede di costituzione della società l’avvenuto deposito dei conferimenti in de-naro possa essere attestato dai nominati amministratori, se presenti, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tutta-via, è opportuno che il deposto avvenga con modalità idonee a compro-varne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci. Si reputano, pertanto, preferibili le se-guenti forme di versamento:
1) mediante bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati di amministratori, posto che è a ciascuno di essi, con pari dignità, che, come detto, deve riferirsi l’espressione “organo amministrativo” conte-nuta nell’art. 2464, comma 4, c.c.;
2) a mani del notaio rogante, con iscrizione del deposito nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della legge n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori una volta che ab-biano accettato l’incarico, stante la natura pubblicistica di tale registro che garantisce la soddisfazione degli interessi tutelati dalla norma;
3) presso una banca, in un deposito vincolato a favore della costi-tuenda società, stante la natura irregolare di tale deposito che produce l’insorgere a favore della società di un diritto di credito nei confronti della banca analogo a quello incorporato in un assegno circolare intesta-to alla costituenda società o che si costituirebbe con la fideiussione ban-caria prevista dall’art. 2464, comma 4, c.c.