:: venerdì 19 aprile 2024  ore 02:43
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.D. SRL - Controlli - collegio sindacale - revisore > SRL Controlli - collegio sindacale - revisore
I.D.1 - (INTRODUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO - 1° pubbl. 9/04)
In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, non è ammissibile l’introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell’art. 2477 c.c.

I.D.2 - (CLAUSOLE DI NOMINA FACOLTATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/04)
La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 dell’art. 2477 c.c., deve necessariamente essere accompagnata dalla determina-zione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti.

I.D.3 - (DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06 – mo-tivato 9/11)

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1, c.c.).
In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto imme-diato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
È sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per sca-denza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente effi-cace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci di-sposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.
Motivazione
Vedi sub H.E.1.

I.D.4 - (VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMEN-TO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/07)
La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve ob-bligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.
È comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la ri-produzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.

I.D.5 – (TERMINI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell’esercizio successivo, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6, c.c.).
Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non di-penda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una socie-tà obbligata alla revisione legale dei conti.

Motivazione
Tra le varie disposizioni introdotte nell’ordinamento con la nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. vi è anche quella, contenuta nel comma 6, volta a risolvere la delicata questione dei termini in cui la società deve dotarsi del collegio sindacale nell’ipotesi in cui ciò diventi obbligatorio successivamente alla sua costituzione.
Nella vecchia formulazione nulla era stabilito al riguardo, generando incertezze sul momento in cui dovesse espletarsi tale obbligo in relazio-ne ai diversi tempi di accertamento dei suoi presupposti.
Se infatti l’aumento di capitale al di sopra del limite fissato per le so-cietà azionarie è un evento volontario e ragionevolmente prevedibile (salva la mancata sottoscrizione), inscindibilmente connesso con una deliberazione assembleare che ben può prevedere contemporaneamente l’istituzione del collegio sindacale, altrettanto non accade nell’ipotesi di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti indicati nel comma 1 dell’art. 2435 bis, c.c.
Con l’ampliamento delle fattispecie di nomina obbligatoria del colle-gio sindacale alla ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bi-lancio consolidato e a quella in cui controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti, l’intera questione si è ulteriormente complica-ta.
Il legislatore ha dunque ritenuto di disciplinare la materia.
La scelta operata nel comma 6 del riformulato art. 2477 c.c. è stata quella di dettare una regola unitaria per tutte le ipotesi di sopravvenien-za dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, siano esse quella previ-sta dal comma 2, ovvero le restanti previste dal comma 3 del medesimo articolo.
In tutte le fattispecie di nomina obbligatoria del collegio sindacale, tale adempimento deve essere espletato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si verificano i suoi presupposti.
La scelta del legislatore di non prevedere termini diversi per la nomi-na obbligatoria dei sindaci, in relazione ai tempi e modalità di accerta-mento delle varie fattispecie che impongono tale nomina, appare condi-visibile.
Non sarebbe stato certo coerente, ad esempio, imporre la nomina immediata del collegio sindacale nell’ipotesi in cui sia deliberato un aumento di capitale a 120.000 euro, prevedendo al contempo la nomina differita nella diversa ipotesi, economicamente assai più rilevante, di una società che nel primo esercizio (o in due consecutivi) abbia mante-nuto un patrimonio netto superiore ai 4.4000.000 euro ed un fatturato superiore a 8.800.000 euro.
È poi da rilevare che anche l’aumento di capitale ad un limite non in-feriore a quello delle società azionarie non è un evento del tutto preve-dibile nel suo momento perfezionativo, ossia l’avvenuta integrale sotto-scrizione a fronte di una delibera già iscritta nel registro imprese, men-tre la decisione di nomina dei sindaci è efficace dalla sua adozione, an-corché non iscritta nel registro imprese.
Sarebbe stato dunque illogico imporre la nomina del collegio sinda-cale all’assemblea che delibera un aumento di capitale, posto che quest’ultimo, ancorché deliberato, potrebbe non perfezionarsi.
Che la volontà del legislatore sia stata quella di dettare un termine unico per l’espletamento dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, prescindendo dai tempi di accertamento delle sue cause, è anche con-fermata dalla circostanza che il bilancio non è il documento che consen-te di accertare tutti i presupposti di nomina obbligatoria dell’organo di controllo.
Le informazioni circa il numero medio dei dipendenti occupati dalla società nell’esercizio o quelle sull’assoggettamento all’obbligo di revi-sione legale dei conti delle società controllate non sono certo rinvenibili nel bilancio di esercizio.
È dunque evidente che l’approvazione dei documenti contabili è solo l’occasione individuata dal legislatore per imporre l’espletamento della nomina dei sindaci (la decisione dei soci sul bilancio è l’unica che deve avvenire almeno una volta l’anno art. 2478 bis c.c.), non anche quella in cui vengono formalmente accertate le cause che rendono obbligatoria tale nomina.
Prevedere che l’organo di controllo debba essere designato in sede di approvazione del bilancio consente anche di risolvere un’altra delicata questione, non affrontata dalla previgente disciplina, quella relativa all’eventuale obbligo di verifica da parte del collegio sindacale di nuova istituzione del bilancio relativo all’esercizio precedente alla sua entrata in carica.
Con il meccanismo temporale introdotto dal nuovo comma 6 dell’art. 2477 c.c., si chiarisce implicitamente che nessun obbligo di veri-fica del bilancio relativo all’esercizio precedente alla sua istituzione può essere imposto al collegio sindacale, posto che quest’ultimo può essere legittimamente nominato dopo l’approvazione di detto bilancio.

I.D.6 – (FORME DELLA DECISIONE DEI SOCI DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E/O DEL REVISORE – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore può essere assunta, se lo statuto lo prevede, anche mediante consultazione o consenso scritto, secondo le regole dell’art. 2479 c.c.

Motivazione

La disposizione contenuta nell’art. 2477, comma 6, c.c., nel prevede-re che la nomina dei sindaci deve avvenire, entro trenta giorni, da parte dell’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, non appare volta a imporre una competenza “assembleare”, bensì un termine.
Se così non fosse tutte le volte in cui un bilancio non sia approvato in forma assembleare non sarebbe possibile applicarla.
In realtà la disposizione in commento è formulata in maniera atecni-ca, in quanto anche nelle ipotesi di approvazione del bilancio in forma assembleare non sarebbe possibile applicarla letteralmente: l’eventuale assemblea che nominasse i sindaci nei successivi trenta giorni non sa-rebbe infatti la “stessa” assemblea che ha approvato il bilancio, come letteralmente proposto dalla norma, bensì un’altra, all’uopo convocata o riunitasi in forma totalitaria.
A ciò consegue che tanto il bilancio quanto la nomina dei sindaci possono legittimamente avvenire, ove lo statuto lo preveda ai sensi dell’art. 2479, comma 3, c.c., nelle forme del consenso o della consulta-zione scritta.

I.D.7 – (NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINDACI E DEI REVISORI – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)

Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per i revisori) indipendentemente dalla circostanza che nel caso concre-to la funzione di revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

Motivazione
Con la riforma della revisione legale operata dal D.Lgs. n. 39/2010 sono state introdotte nel nostro ordinamento delle nuove regole per la nomina e revoca dei revisori (abrogando la previgente normativa conte-nuta negli artt. 2409 quater e quinquies c.c.) ed una specifica disciplina per le dimissioni dei medesimi.
L’esito di tali innovazioni è una marcata differenza di disciplina tra sindaci e revisore legale in ordine alla nomina, revoca e dimissioni.
Basti pensare che i sindaci possono dimettersi per qualsiasi causa e con efficacia immediata (vedi orientamento I.D.3), mentre i revisori possono dimettersi esclusivamente per i casi stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e con efficacia differita fino al momento della loro sostituzione e, comunque, di non oltre sei mesi.
È evidente che le differenze di disciplina tra i due organi sono legate alle loro diverse competenze e alla necessità di recepire le direttive co-munitarie sulla revisione legale.
Il legislatore ha però consentito che, in molti casi, si possa non no-minare il revisore legale, attribuendo le sue competenze al collegio sin-dacale.
In detta ipotesi si pone dunque il problema se al collegio sindacale che esercita anche la revisione legale debbano applicarsi le sole regole di funzionamento che gli sono proprie, ovvero quelle del revisore, ovvero, ancora, una disciplina mista che tenga conto dell’interesse in concreto tutelato.
Nessuna norma si preoccupa di risolvere la questione.
In assenza di una disciplina specifica deve ritenersi che al collegio sindacale, in quanto organo tipico, non possano che applicarsi le sole regole di funzionamento che gli sono proprie, indipendentemente dalle competenze che in concreto gli siano state attribuite.
Nel consentire l’attribuzione al collegio sindacale delle funzioni di revisione legale, non è stato infatti creato un nuovo organo, una sorta di tertium genus tra collegio sindacale e revisore legale, un ibrido tra i due organi che compenetri entrambi, bensì è stato ritenuto, assai più sempli-cemente, che ricorrendo determinate condizioni non fosse necessario istituire il revisore legale in aggiunta al collegio sindacale.

I.D.8 – (ATTRIBUZIONE O REVOCA DELLE FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE AL COL-LEGIO SINDACALE IN CARICA – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La decisione dei soci di attribuire al collegio sindacale in carica anche le funzioni di revisione legale produce i suoi effetti solo dopo che sia stata accettata dai sindaci in carica, i quali hanno diritto di non vedere modificate unilateralmente le condizioni del loro rapporto contrattuale, anche in relazione alle conseguenti responsabilità ed eventuali diversi compensi.
Analogo principio si applica nell’ipotesi inversa di revoca dell’incarico di revisio-ne al collegio sindacale in carica.

Motivazione
Il rapporto che lega i sindaci alla società è di tipo contrattuale.
Una volta che si è perfezionato il contratto tra i medesimi e la socie-tà, determinando in esso le funzioni e i compensi dei sindaci, non è dunque possibile procedere unilateralmente ad una sua modifica.
Un sindaco può infatti legittimamente non essere interessato ad ef-fettuare la revisione legale, come anche può accettare le nuove funzioni a condizione di rinegoziare il compenso precedentemente concordato.
La circostanza che una s.r.l. si doti volontariamente del collegio sin-dacale e successivamente, nella vigenza di detto organo, superi i limiti che rendono obbligatoria la revisione legale, non può alterare detto principio.
La previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui prevede che se l’atto costitutivo non dispone diversamente la revi-sione legale è esercitata dal collegio sindacale, non è infatti volta a de-rogare alla natura contrattuale del rapporto tra sindaci e società, tra-sformandolo in una sorta di ministero legale che può espandersi o con-trarsi automaticamente, al verificarsi di determinate condizioni, pre-scindendo dalla libera volontà negoziale delle parti.
Detta disposizione detta unicamente una regola di semplificazione organizzativa, rendendo non obbligatoria la nomina del revisore nel modello s.r.l., senza alterare la natura, i principi e la disciplina del col-legio sindacale.

I.D.9 – (INAMMISSIBILITÀ DELLE DIMISSIONI DEI SINDACI DAL SOLO INCARICO DI REVISIONE LEGALE O DAL SOLO INCARICO DI CONTROLLO DI LEGALITÀ – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Nell’ipotesi in cui al collegio sindacale siano attribuite anche le funzione di revi-sione legale, non è ammissibile che un sindaco si dimetta dal solo incarico di re-visione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa.

Motivazione
La disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui prevede che se l’atto costitutivo non dispone diversamente la revi-sione legale è esercitata dal collegio sindacale, inibisce di regola la no-mina del revisore come organo autonomo nel modello s.r.l.
La stessa non può dunque essere interpretata nel senso che in tale fattispecie sussiste tanto il collegio sindacale quanto il revisore, salva la coincidenza soggettiva dei componenti di detti due organi.
In concreto si istituirà il solo collegio sindacale, quale organo unita-rio, che svolgerà sia le funzioni di revisione legale sia quelle di revisione dei conti.
A loro volta dette funzioni integrano un’attribuzione unitaria.
A ciò consegue che un sindaco non può dimettersi dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità o vicever-sa, poiché in tal caso non sarebbe possibile nominare un altro soggetto cui attribuire le funzioni vacanti, né nominare un collegio sindacale composto da sindaci che svolgano solo funzioni di controllo di legalità e sindaci che svolgano solo funzioni di revisione dei conti.

I.D.10 – (CONSEGUENZE DELLA MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successiva-mente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una ap-provazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).
Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro.
La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al notaio verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale supe-riore al minimo delle spa.

Motivazione
La disciplina contenuta nel comma 6 dell’art. 2477 c.c. non garanti-sce di per sé che si addivenga alla nomina del collegio sindacale nell’ipotesi in cui ciò diventi obbligatorio nel corso della vita della socie-tà.
Tale disposizione consente infatti di richiedere la nomina giudiziale dell’organo di controllo in caso di inerzia dei soci, ma non contempla nessun meccanismo di attivazione automatica in mancanza di “soggetti interessati” a richiedere detta nomina.
È dunque possibile, come non di rado accadeva prima della novella, che continuino ad operare s.r.l. prive del collegio sindacale obbligatorio.
Nessuna norma disciplina tale ipotesi.
Quello che appare certo è che la società non si troverà in liquidazio-ne per il solo fatto di essere priva del collegio sindacale.
La mancata nomina dell’organo di controllo non è infatti contempla-ta tra le cause di scioglimento enumerate dall’art. 2484 c.c., e anche nell’ipotesi che la stessa dipendesse da un’impossibilità di funzionamen-to dell’assemblea, lo stato di liquidazione si produrrebbe solo nel caso in cui gli amministratori procedano all’iscrizione nel registro delle im-prese dell’accertamento di tale causa di scioglimento (ex artt. 2484, comma 3, e 2485, comma 1, c.c.).
La mancanza dei sindaci, del resto, non è neanche contemplata dall’art. 2332 c.c. tra le cause di nullità della società.
Si può quindi affermare che la carenza del collegio sindacale obbliga-torio opera prevalentemente sul piano delle responsabilità e non anche su quello della operatività.
Tuttavia esistono alcune disposizioni che impongono il necessario concorso del collegio sindacale nell’adozione di determinate delibere.
Si pensi alla relazione dei sindaci al bilancio (art. 2429 c.c., richiama-to dall’art. 2478 bis c.c.) o alle loro osservazioni sulla relazione sulla si-tuazione patrimoniale della società in caso di perdite (art. 2482 bis, comma 2, c.c.).
In tutte queste ipotesi il concorso del collegio sindacale è elemento essenziale del procedimento decisorio, la sua patologica assenza com-porta dunque un vizio di legittimità.
Non sarà dunque possibile in queste ipotesi adottare delibere aventi piena efficacia legale.
Per quanto riguarda il potere di accertamento della mancata nomina del collegio sindacale obbligatorio, in relazione alla piena legittimazione di un’assemblea a deliberare su argomenti che richiedono il concorso dell’organo di controllo, lo stesso non può che competere al presidente dell’assemblea ai sensi dell’art. 2479 bis, comma 4, c.c.
Anche, e soprattutto, perché quasi tutte le cause che rendono obbli-gatoria tale nomina presuppongono un’analisi tecnica del bilancio o di altri elementi economici endosocietari (si pensi al numero dei dipenden-ti occupati mediamente nel corso dell’esercizio).
Tale regola, essendo l’applicazione di una norma di legge che pre-scinde dalle forme di verbalizzazione, trova applicazione anche nell’ipotesi che il verbale dell’assemblea sia redatto dal notaio. Tuttavia, nel solo caso in cui la nomina obbligatoria del collegio sindacale dipen-da dall’entità del capitale sociale (unico elemento che deve necessaria-mente risultare in ogni atto societario), l’accertamento della sua man-canza compete anche al notaio nell’ambito del sindacato di legittimità previsto dall’art. 2436 c.c.

I.D.11 – (SRL CONTROLLATA DA ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SOTTOPOSTA CON QUESTI A COMUNE CONTROLLO E REVISIONE LEGALE – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Qualora un ente di interesse pubblico controlli una srl che non abbia i requisiti previsti dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, non ricorre alcun obbligo di nomina di un revisore legale nella control-lata.
Lo stesso principio si applica nel caso di srl sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico.

Motivazione
La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, stabilendo che “negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di inte-resse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sin-dacale”, è volta, con tutta evidenza, a stabilire il principio della non ap-plicabilità a dette società della disposizione di cui all’art. 2409 bis, comma 2, c.c., non anche ad imporre l’obbligo della nomina di un revi-sore qualora ciò non sia previsto nel modello di appartenenza.
È infatti possibile che un ente di interesse pubblico controlli una so-cietà per la quale la legge non preveda la revisione legale dei conti, ov-vero che sia sottoposto con essa a comune controllo (si pensi ad una s.r.l. per la quale non ricorre alcuno dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., per la nomina obbligatoria del collegio sindacale).
Tale interpretazione è confermata anche dal comma 3 del suddetto art. 16, il quale, nel disciplinare la possibilità di disapplicare per deter-minate società la previsione di cui al comma 2, precisa che in tal caso troverà normale applicazione l’art. 2409 bis, comma 2, c.c., la disposi-zione, cioè, che disciplina la revisione legale delle sole società azionarie.
Deve pertanto escludersi che nelle s.r.l. alle quali non si applichi la disciplina delle società azionarie in materia di revisione legale dei conti, controllate da enti di interesse pubblico o sottoposte a comune controllo con detti enti, sia necessario nominare un revisore legale.
Nel caso contrario si dovrebbe arrivare alla illogica conclusione che in dette s.r.l. ricorre l’obbligo di nomina del revisore ma non anche del collegio sindacale, con l’ulteriore problema che resterebbe indefinito il soggetto cui spetta di proporre ai soci il candidato revisore.

I.D.12 – (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO A NOMI-NARE IL COLLEGIO SINDACALE IN ASSENZA DI TALE ARGOMENTO NELL’ORDINE DEL GIORNO – 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La previsione contenuta nell’art. 2477, comma 6, c.c., nella parte in cui obbliga l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomi-na del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell’ordine del giorno.
Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.

Motivazione
L’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. stabilisce che “L’assemblea che ap-prova il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale”.
L’interpretazione di detta disposizione, senza l’inciso “entro trenta giorni”, risulterebbe assai agevole: il legislatore ha imposto all’assemblea che approva il bilancio di deliberare anche sulla nomina del collegio sindacale, realizzando in tal modo un’integrazione legale dell’ordine del giorno.
La presenza dell’inciso complica però la vicenda interpretativa.
Se infatti l’assemblea che approva il bilancio ha trenta giorni di tem-po per nominare il collegio sindacale, è evidente che la nomina non con-testuale all’approvazione del bilancio non sarà deliberata da detta as-semblea, come suggerito dalla norma, ma da una “diversa” all’uopo convocata, non potendosi certo ritenere che la prima riunione debba ri-manere aperta per trenta giorni consecutivi, fino a quando non si prov-veda alla nomina dei sindaci.
La disposizione potrebbe quindi voler imporre unicamente il termine di trenta giorni dall’approvazione del bilancio per adottare la decisione di nomina dei sindaci, e non anche attribuire all’assemblea che approva il bilancio la competenza “legale” su tale nomina.
Una siffatta interpretazione non appare però convincente, poiché, se così fosse, si dovrebbe affermare che l’unico precetto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. è quello precisato nell’inciso, men-tre il resto della disposizione è privo di significato normativo.
Dunque, laddove il legislatore ha espressamente previsto che l’“assemblea che approva il bilancio deve provvedere ...”, avrebbe in realtà inteso dire che tale assemblea non deve provvedere ad alcunché.
Tale ultima affermazione appare talmente paradossale da smentirsi da sola.
È pertanto preferibile ritenere che la disposizione in commento abbia inteso prevedere una competenza “naturale” dell’assemblea che appro-va il bilancio alla nomina dei sindaci.
Il termine di trenta giorni è stato aggiunto per evidenti fini di econo-mia, impedendo di attivare la nomina giudiziale per il solo fatto che in sede di approvazione del bilancio non si sia in grado di procedere alla contestuale designazione dei sindaci, ma che tale nomina avvenga co-munque in termini ragionevoli.
È del resto nella fisiologia del funzionamento delle assemblee che non si riesca nella prima riunione ad adottare una determinata delibera. Nel caso di nomina dei sindaci potrebbe ad esempio accadere che non si raggiunga immediatamente l’accordo sui soggetti da designare, ovvero non siano stati ancora reperiti i professionisti disposti ad accettare l’incarico.
A quanto sopra consegue che l’assemblea che approva il bilancio è sempre legittimata a designare anche i sindaci senza necessità di con-templare tale argomento all’ordine del giorno, mentre l’eventuale as-semblea successiva per poter deliberare sull’argomento deve necessa-riamente prevederlo nel proprio ordine del giorno.
È fatta ovviamente salva la possibilità di adottare, tanto per l’approvazione del bilancio quanto per la nomina dei sindaci, la deci-sione nella forma della consultazione o del consenso scritto (vedi orien-tamento I.D.6). In tal caso la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. sarà applicabile in quanto compatibile.


I.D.13 – (REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).
In dette ipotesi:
a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, pos-sono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ov-vero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;
b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.
All’”organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposi-zioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione dei conti.
Al "revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico.

Motivazione
Fin da quando è stata introdotta nel nostro ordinamento con il codi-ce civile del 1942, la società a responsabilità limitata non ha mai avuto una disciplina propria sul controllo di legalità e sulla revisione dei conti.
La scelta fatta dal legislatore è stata quella di prevedere per tale mo-dello societario, qualora fossero stati superati i limiti per l’obbligatorietà dei controlli, l’applicazione delle norme dettate in materia per le società azionarie, senz’altro aggiungere.
Non è dunque mai esistita per le società a responsabilità limitata una norma che definisse in maniera autonoma caratteristiche, natura e fun-zioni dei soggetti preposti ai controlli, come anche una specifica disci-plina sulla loro nomina, revoca o dimissioni.
Tale scelta legislativa ha prodotto come conseguenza che nella socie-tà a responsabilità limitata i soggetti preposti ai controlli siano sempre coincisi con le corrispondenti figure tipiche previste per le società azio-narie.
Anche la recente riforma della revisione legale, operata con il D.Lgs. n. 39/2010 (di recepimento della direttiva 2006/43/CE), ha mantenuto la suddetta impostazione di norma di rinvio dell’art. 2477 c.c., limitan-dosi a prevedere che il controllo di legalità e la revisione legale nella s.r.l. sono attribuite di regola al collegio sindacale, con possibilità per l’atto costitutivo di attribuire la sola revisione legale al revisore legale.
Si è dunque continuato a non disciplinare in maniera autonoma i soggetti preposti ai controlli nella s.r.l., limitandosi a rinviare, in manie-ra anche implicita, alle uniche figure tipiche previste dalla legge per as-solvere tali funzioni: il “collegio sindacale” di cui all’art. 2397 e ss. c.c. e il “revisore legale” di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
In questo quadro è intervenuta la riforma del “sindaco unico”. Ri-forma inizialmente attuata con le disposizioni contenute nei commi 13 e 14 dell’art. 14 della legge n. 183/2011, in seguito sostituite con le norme di cui al D.L. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, attualmente vi-gente.
Le disposizioni contenute nell’art. 14 della legge n. 183/2011, fina-lizzate alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (come annunciava la rubrica di detto articolo) si erano limitate, per le società a responsabilità limitata, a sostituire nel corpo dell’art. 2477 c.c. le parole “collegio sindacale” con quella di “sindaco”, senz’altro ag-giungere.
Ancora una volta, dunque, non si era inciso in alcun modo sulla so-stanziale natura di norma di rinvio alle figure tipiche delle società azio-narie dell’art. 2477 c.c., per quanto riguarda la disciplina delle funzioni, dei poteri e delle regole di funzionamento dei soggetti preposti ai con-trolli.
Proprio per tale motivo, nelle immediatezze della entrata in vigore della legge n. 183/2011, sono state sollevate importanti perplessità circa la portata della novella.
In particolare, non è apparso chiaro se nelle società a responsabilità limitata fosse sempre possibile istituire il sindaco unico, ovvero se le medesime dovessero soggiacere al limite di un milione di euro di ricavi o patrimonio netto previsto, dalla stessa legge n. 183/2011, per le socie-tà azionarie.
Nell’intento di superare tali incertezze il D.L. n. 5/2012 ha di fatto abrogato la riforma operata con la legge n. 183/2011, sostituendola con una apparentemente più chiara.
Per le società a responsabilità limitata è stato previsto:
a) nel comma 1 dell’art. 2477 c.c., quello dedicato al solo controllo facoltativo, che se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di con-trollo è costituito da un solo membro effettivo;
b) nei commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 2477 c.c. le parole “del sindaco” so-no state sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del reviso-re";
c) il comma 5 è stato sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.
Con la legge n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, sono sta-te sostanzialmente confermate le modifiche apportate all’art. 2477 c.c., il quale, dunque, oggi ha il seguente tenore:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può pre-vedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effetti-vo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la so-cietà:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis .
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'or-gano di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provve-de il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
La nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., se ha risolto la questione della possibilità di istituire nella società a responsabilità limitata un “sindaco unico” anche nelle ipotesi in cui ciò non era consentito per le società azionarie (alle quali ultime, peraltro, è oggi nuovamente inibita la possibilità di istituire il sindaco unico), ha però reso incerto:
a) se sia ancora necessario istituire il “revisore legale” in aggiunta all’”organo di controllo”, quando ciò sia previsto dallo statuto, dal co-dice civile per le società azionarie o dal D.Lgs. n. 39/2010;
b) se sia possibile istituire il solo “revisore” senza nominare l’”organo di controllo”, con la conseguenza che, in tale ipotesi, o la società non è soggetta ad alcun controllo di legalità, ovvero tale controllo è attribuito al “revisore”.
Le esposte incertezze derivano dal fatto che i nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., nel dettare le ipotesi di assoggettamento obbligatorio alla disciplina dei controlli, prevedono ora testualmente che in tali ipo-tesi è necessario procedere con “la nomina dell’organo di controllo o del revisore”.
L’utilizzo della disgiunzione “o” tra le parole “organo di controllo” e “revisore” sembra appunto non consentire l’istituzione contemporanea di entrambe le figure di controllori.
Una siffatta lettura non risulta però convincente.
L’art. 2477 c.c. continua a non disciplinare in maniera autonoma le funzioni, i poteri e le regole organizzative dei soggetti preposti ai con-trolli, limitandosi ad evocare la loro istituzione al verificarsi di determi-nati presupposti.
L’unica novità è che il collegio sindacale è ora definito “organo di controllo, anche monocratico”, ma la portata innovativa finisce qui, poiché il comma 5 del medesimo art. 2477 c.c. precisa che a detto “or-gano di controllo” si continuano ad applicare le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Per quanto riguarda il “revisore”, poi, non esiste nemmeno il rinvio alla normativa specifica contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010, limitandosi le nuove disposizioni a prevederne la nomina.
È dunque alla disciplina dei soggetti tipici preposti ai controlli delle società azionarie, nominati dalla legge, che occorre, ancora una volta, far riferimento per integrare le scarne disposizioni positive disciplinanti le società a responsabilità limita.
Le funzioni e le regole organizzative dell’“organo di controllo” delle società a responsabilità limitata sono, pertanto, esclusivamente quelle del “collegio sindacale” delle società azionarie, integrate con l’unica precisa disposizione sul punto contenuta nel comma 5 dell’art. 2477 c.c., quella sulla possibile composizione anche monocratica di detto or-gano.
Mentre per il “revisore”, soggetto tipico, nominato dalla legge, la sua disciplina non può che essere quella dettata per tale figura dal D.Lgs. n. 39/2010.
L’”organo di controllo”, anche monocratico, nella società a respon-sabilità limitata potrà dunque esercitare anche la revisione legale qualo-ra il o i suoi componenti siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, e sempreché la società non sia tenuta alla redazione del bilan-cio consolidato (art. 2403, comma 2, c.c.).
Qualora poi una società a responsabilità limitata rientri tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010 (ad esempio sia sotto-posta al controllo di un ente di interesse pubblico), la funzione di revi-sione legale non potrà mai essere attribuita all’”organo di controllo”, ma dovrà essere istituito, in aggiunta a quest’ultimo, anche un “reviso-re”.
In ogni caso il “revisore” non potrà svolgere la funzione di controllo di legalità prevista dall’art. 2403 c.c., poiché ciò comporterebbe una de-roga non prevista dall’ordinamento alle norme che disciplinano le com-petenze legali di tale soggetto, atteso che il comma 1 dell’art. 2477 c.c. continua a limitare l’autonomia dell’atto costitutivo in materia di com-petenze e poteri dell’organo di controllo e del revisore alla sola ipotesi dell’istituzione facoltativa di dette figure.
È comunque da rilevare che la questione relativa alla possibilità di attribuire anche al revisore, e non al solo organo di controllo, entrambe le funzioni (controllo di legalità e revisione) è di modesta rilevanza pra-tica, in quanto la composizione soggettiva dell’organo di controllo mo-nocratico cui è affidata anche la revisione legale dei conti è identica a quella del revisore, poiché in tal caso il componente dell’organo di con-trollo deve essere un revisore iscritto nell’apposito registro. Ammettere che tale unico soggetto possa qualificarsi “revisore”, e non “organo di controllo”, avrebbe dunque rilevanza solo formale, con riflessi limitati alla diversa disciplina sulla nomina, revoca e dimissioni ad esso appli-cabile rispetto all’organo di controllo.
Anche per tale motivo non appare giustificata una deroga al sistema che consenta l’attribuzione al revisore di funzioni non previste dalla leg-ge, quali il controllo di legalità, in assenza di una norma espressa in tal senso.
Ritenuto dunque che all’organo di controllo e al revisore competono esclusivamente le funzioni ad essi tipicamente attribuite dalla legge, è ora necessario verificare se sia possibile istituire solo l’uno o solo l’altro (come apparentemente sembra consentire la nuova versione dell’art. 2477 c.c.), con la conseguenza che nel primo caso la società sarà sogget-ta tanto al controllo di legalità quanto alla revisione dei conti, mentre nel secondo sarà sottoposta alla sola revisione dei conti.
Sul punto è innanzitutto da rilevare che l’utilizzo dell’espressione apparentemente alternativa di nomina dell’organo di controllo o del re-visore non è stata introdotta nell’art. 2477 c.c. con la riforma operata dal D.L. n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, ma era già pre-sente nel primo comma di detto articolo fin dalla riforma del diritto so-cietario del 2003.
Il comma 1 dell’art. 2477 c.c., nella versione introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003, disponeva infatti che “L'atto costitutivo può prevedere, de-terminandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindaca-le o di un revisore.”.
Nonostante tale formulazione alternativa, nessun commentatore del-la riforma ha mai dubitato che nell’ipotesi del controllo facoltativo si potessero istituire contemporaneamente tanto il collegio sindacale quanto il revisore.
Risultava infatti chiaro che il legislatore aveva utilizzato la disgiun-zione “o” tra le parole “collegio sindacale” e “revisore”, in luogo della congiunzione “e”, allo solo scopo di rendere evidente che non intendeva imporre alcun obbligo di istituzione congiunta delle due figure.
Tale esigenza di chiarezza sugli intendimenti del legislatore appare sussistere anche con riferimento al regime dei controlli obbligatori in-trodotto con il D.L. n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012, poi-ché al verificarsi delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., applicando le regole delle s.p.a., non ricorre alcun obbligo di istituzione congiunta dell’organo di controllo e del revisore. Tale obbligo sussiste solo per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o che rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010.
Il legislatore non poteva dunque usare la congiunzione “e”, al pari di quanto accaduto nel 2003 per i controlli facoltativi, ma ha dovuto ne-cessariamente usare la disgiunzione “o”.
In tal modo ha reso evidente che, ferma la necessità di assoggettare la società tanto al controllo di legalità quanto alla revisione dei conti, non è necessario istituire contemporaneamente entrambe le figure tipi-che dei controllori, dovendo trovare applicazione le altre norme che di-sciplinano la materia e che non sono state derogate, ma anzi espressa-mente richiamate.
Per assolvere entrambe le funzioni di controllo di legalità e di revi-sione è dunque possibile istituire il solo organo di controllo, nelle ipotesi in cui ciò sia consentito per le s.p.a., ovvero aggiungere a detto organo anche il revisore, opzione quest’ultima che diventa obbligata laddove la legge lo preveda (società tenute alla redazione del bilancio consolidato o che rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010).
Non è mai possibile nominare il solo revisore, cui non è attribuibile la funzione di controllo di legalità, sottraendo in questo modo la società a tale controllo.
In relazione all’ultima affermazione è da rilevare che non solo le norme civilistiche sulle società azionarie, ma anche le disposizioni con-tenute nel D.Lgs. n. 39/2010, consentono l’istituzione del “revisore” so-lo in aggiunta all’organo di controllo interno e non in sua alternativa.
Basti pensare che l’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, in materia di nomi-na del revisore, dispone la competenza esclusiva dell’organo di control-lo nell’individuazione dei candidati revisori, rimettendo ai soci unica-mente il potere di accettare o meno le candidature proposte senza pos-sibilità di integrarle con propri candidati.
Tale disposizione è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di garantire la terzietà del revisore, come richiesto dalla direttiva 2006/43/CE. La stessa è dunque inderogabile in quanto volta a soddi-sfare un interesse di ordine pubblico.
L’istituzione di un revisore in assenza di un organo di controllo sa-rebbe pertanto contraria al sistema anche sotto questo profilo.
È inoltre da rilevare che una lettura dei nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. che ritenga possibile la nomina del solo revisore e non anche dell’organo di controllo, con la conseguenza che la società non sarebbe soggetta ad alcun controllo di legalità, renderebbe in parte privo di si-gnificato normativo il disposto di detti commi.
Se tale lettura fosse corretta, infatti, non vi sarebbe alcuna differenza, in materia di controllo di legalità, fra l’ipotesi disciplinata dal comma 1 rispetto a quelle contemplate nei commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., poiché in tutti i casi l’attivazione di tale controllo sarebbe facoltativa e mai ob-bligatoria. Dunque, sempre seguendo tale lettura, laddove il legislatore afferma che al ricorrere di determinati presupposti è obbligatorio istitui-re l’organo di controllo o il revisore, avrebbe in realtà inteso dire che al verificarsi di detti presupposti continua ad essere facoltativa l’istituzione dell’organo di controllo in quanto è obbligatorio assoggettarsi alla sola revisione legale dei conti.
Tale conclusione appare assai inverosimile, quantomeno per con-traddizione con la tecnica redazionale utilizzata.
È inoltre da rilevare che il controllo di legalità è di regola svolto nell’interesse delle minoranze, oltre che della collettività in genere, po-sto che è la maggioranza a designare i controllati (cioè gli amministra-tori).
Basti pensare come nelle società di maggiori dimensioni sia frequen-te la clausola che rimette alle minoranze la nomina di uno o più sindaci.
Anche per tale motivo è dunque da respingere un’interpretazione dei nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. che renda facoltativa l’istituzione dell’organo di controllo interno su decisione della sola maggioranza.
La circostanza, poi, che il solo organo di controllo possa essere an-che collegiale, mentre il revisore deve essere necessariamente monocra-tico, depone di per se stessa a ritenere non alternative le due figure.
L’eventuale previsione statutaria che imponga l’organo di controllo collegiale, attribuendo eventualmente la nomina di un “sindaco” alla minoranza, sarebbe infatti destinata ad essere disattesa su semplice vo-lontà della maggioranza che, al verificarsi dei presupposti di nomina, decida di istituire il solo revisore.
Ma l’argomento che più di ogni altro appare risolutivo della questio-ne si ricava dalla previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui attribuisce al tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia dei soci.
Se fosse vero che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. è sempre alternativo, si dovrebbe affermare che, in caso di inerzia dei soci, il tribunale non sia chiamato unicamente a designare il o i soggetti destinati ad assolvere determinate funzioni, ma anche a determinare le funzioni stesse da as-solvere, compiendo in tal modo una valutazione di merito.
In altre parole il tribunale sarebbe chiamato ad integrare il contratto di società, compiendo una valutazione di merito di natura negoziale sul modello di controllo da adottare, sostituendo la propria volontà a quella dei contraenti.
Tale conclusione appare inaccettabile, in quanto totalmente estranea ai principi dell’ordinamento.
Non si comprende poi quali dovrebbero essere le valutazioni che do-vrebbe fare il tribunale per essere esente da censure nel decidere se no-minare il solo organo di controllo unipersonale, il solo organo di con-trollo collegiale, ovvero sia l’organo di controllo che il revisore legale.
Si può dunque concludere affermando che l’uso nell’art. 2477 c.c. della disgiunzione “o”, ogni qualvolta si faccia riferimento all’organo di controllo e al revisore, sia il frutto della stratificazione non coordinata delle varie modifiche apportate a detta norma dal novembre 2011 fino alla odierna versione, e dall’esigenza di rendere esplicito che non tutte le volte che diviene necessario nominare l’organo di controllo sia obbliga-torio istituire anche il revisore. Di contro, non sembra sussistere una precisa volontà del legislatore della novella di rendere sempre alternati-ve le due figure, modificando il tal modo l’intero sistema di diritto posi-tivo sui controlli delle società di capitali, nonché la disciplina speciale sulla revisione contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010.
Nel modello del controllo obbligatorio delle società a responsabilità limitata il revisore non è dunque alternativo all’”organo di controllo”, ma si aggiunge ad esso ogniqualvolta sia prevista la sua istituzione, per statuto o per legge.

I.D.14 – (ISTITUZIONE DEL “SINDACO UNICO” NELLE S.R.L. COSTITUITE ANTE-RIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 5/2012 SENZA MODIFICA DELLO STATUTO – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13).
Le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, converti-to con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l’“organo di controllo” obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.
Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate ante-riormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numeri-ca del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le di-sposizioni di legge.
Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (ex art. 2468, comma 3, c.c.) la nomina di uno o più compo-nenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l’istituzione di un “organo di controllo” unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni sta-tutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.

Motivazione
L’orientamento in commento affronta la questione relativa alla pos-sibilità, per le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore della novella, di procedere alla nomina di un organo di controllo monocrati-co, nella ipotesi in cui ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria di detto organo contemplate nei commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., senza modificare preventivamente le eventuali clausole dei loro statuti che, in omaggio alla disciplina previgente, prevedono esclusivamente l’istituzione del “collegio” e non anche dell’organo unipersonale.
Il dubbio è generato dalla circostanza che l’art. 2477 c.c., riformato, continua a disciplinare in maniera sostanzialmente diversa l’ipotesi dell’istituzione volontaria degli organismi di controllo (comma 1) rispet-to a quella della loro nomina obbligatoria (comma 2 e ss.).
Tale differenza di disciplina è così marcata che da più parti si è rite-nuto che si tratti addirittura di due modelli di controllo diversi.
Basti pensare che le funzioni e i poteri degli organismi di controllo facoltativi sono determinati dai soci in piena autonomia nell’atto costi-tutivo, mentre quelli attribuiti agli organi di controllo obbligatori sono esclusivamente quelli previsti dalla legge.
È così possibile, nel modello del controllo facoltativo, prevedere l’istituzione di un revisore cui siano affidate anche funzioni ulteriori ri-spetto alla mera revisione dei conti, con poteri eventualmente diversi da quelli legalmente ad esso attribuiti, come anche istituire un collegio sin-dacale cui sia affidata esclusivamente la funzione di revisione legale dei conti e non anche quelle di controllo di legalità.
Al contrario, nel modello del controllo obbligatorio è sottratta ai soci la facoltà di disciplinare in autonomia la materia, salva la sola possibili-tà di determinare la composizione numerica del collegio sindacale (ora “organo di controllo”).
Orbene, la novella operata con il D.L. n. 5/2012, come convertito con la legge n. 35/2012, ha introdotto nel solo comma 1 dell’art. 2477 c.c., che come detto disciplina esclusivamente i controlli facoltativi, la previsione in base alla quale “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.
Stante la sistematica del codice si dovrebbe dunque ritenere che tale previsione sia riferita al solo modello del controllo facoltativo, con con-seguente sua inapplicabilità al modello del controllo obbligatorio.
Una siffatta interpretazione troverebbe giustificazione anche nella circostanza che nel nuovo comma 5 dell’art. 2477 c.c. è stato precisato che, nell’ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo, si ap-plicano le norme sul collegio sindacale previste per le s.p.a., anche nel caso in cui detto organo sia “monocratico”.
Sembra dunque che il legislatore abbia voluto stabilire per il controllo facoltativo una regola diversa rispetto a quella del controllo obbligato-rio. Nel primo modello l’organo sindacale è normalmente monocratico, per legge, ma può essere anche pluripersonale, per scelta statutaria; nel secondo modello l’organo di controllo può essere sia collegiale che mo-nocratico, per legge, senz’altro prevedere.
Non appare dunque necessaria l’eliminazione dagli statuti delle s.r.l., anteriori alla novella, delle eventuali previsioni sulla composizione solo “collegiale” dell’organo di controllo per poter istituire il “sindaco uni-co” nelle ipotesi diverse dal controllo facoltativo previsto dal comma 1 dell’art. 2477 c.c., a meno che quest’ultime non siano incompatibili con un organo monocratico, come accade nell’ipotesi in cui la nomina di uno o più sindaci sia riservata a minoranze o a determinati soci ex art. 2468, comma 3, c.c.
È infine da rilevare che l’interpretazione delle clausole statutarie sog-giace alle regole imposte dall’art. 1362 c.c. sui contratti in generale, per-tanto non è possibile interpretare l’eventuale clausola statutaria previ-gente alla novella che contempli la sola istituzione dell’organo collegiale come volontà di escludere l’organo monocratico, poiché tale esclusione non era consentita all’epoca della sua adozione.
Inoltre, l’eventuale applicazione della novella operata con il D.L. n. 5/2012 agli statuti ad essa previgenti, avrebbe una portata retroattiva, incidendo in maniera distorta sui diritti dei soci.
Nelle società di nuova costituzione sarà infatti l’unanimità dei soci fondatori che deciderà se derogare o meno alla previsione legale dell’organo di controllo monocratico, con successiva adesione implicita dei nuovi soci alla regola prescelta, desumibile dalla volontà di acqui-stare la partecipazione.
Al contrario, nelle società preesistenti il potere di determinare la re-gola spetterebbe unicamente alle maggioranze assembleari che possono modificare lo statuto, sottraendo dunque ai singoli soci il diritto di ade-rire a detta determinazione.