:: giovedì 25 aprile 2024  ore 07:16
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
L.C. Fusione anticipata > Fusione anticipata
L.C.1 - (INDIVIDUAZIONE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO AD OPPORSI AD UNA FUSIONE O SCISSIONE E DOCUMENTAZIONE DELL’EVENTUALE CONSENSO O PA-GAMENTO DEI MEDESIMI IN IPOTESI DI OPERAZIONE ANTICIPATA - 1° pubbl. 9/06)
In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una de-terminata fusione o scissione;
b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;
b) la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;
si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione - con elencazione analitica - formata dagli ammini-stratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.

L.C.2 - (DEPOSITO BANCARIO A GARANZIA DEI CREDITORI LEGITTIMANTE UNA FUSIONE O UNA SCISSIONE ANTICIPATA - EQUIPARAZIONE A DETTO DEPOSITO DI UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/06)
La nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha definitivamente chiarito che il depo-sito presso una banca delle somme necessarie al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ad una fusione o scissione anticipata legittima l’attuazione di dette operazioni solo qualora faccia venir meno il diritto di oppo-sizione, il che avviene quando:
- l’importo del deposito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale pa-gamento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;
- le somme depositate siano vincolate fino alla naturale scadenza dei crediti, sal-va la dichiarazione dei terzi creditori di non voler profittare di tale deposito.
Poiché il deposito di somme di denaro presso una banca ha natura di deposito irregolare si ritiene del tutto equivalente a detta forma di garanzia il rilascio di una fideiussione bancaria (intesa come contratto autonomo di garanzia) avente caratteristiche analoghe al deposito, e quindi:
- sia escutibile a prima richiesta e senza eccezioni;
- l’importo garantito non sia inferiore alla somma necessaria all’integrale paga-mento dei creditori che non hanno manifestato il consenso;
- abbia scadenza coincidente con quella naturale dei crediti, salva la facoltà per i terzi creditori di rinunciare a detta garanzia.
Non sono equivalenti al deposito bancario fideiussioni rilasciate da soggetti di-versi dalle banche.

L.C.3 - (FUSIONE O SCISSIONE ANTICIPATE IN FORZA DELLA RELAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI REVISIONE ATTESTANTE CHE NON SONO NECESSARIE GARANZIE A TUTELA DEI CREDITORI - 1° pubbl. 9/06)
Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501 sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situa-zione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 2503 c.c.
La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale.