:: venerdì 19 aprile 2024  ore 02:23
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Forma delle procure consolari
Le procure ricevute all'estero dagli uffici consolari italiani devono rispondere ai medesimi requisiti formali previsti dalla legge notarile in Italia, dato che alle stesse non trova applicazione il disposto dell'art. 60 della l. 218/1995.
MOTIVAZIONE
Non costituiscono "atti provenienti dall'estero" quelli posti in essere dalle autorità diplomatiche e consolari italiane nell'esercizio di funzioni notarili, in quanto i poteri certificativi di tali autorità derivano e sono esercitati secondo la legge italiana, conformemente a quanto disposto oggi dalla nostra "legge consolare" d. lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, art. 28: "Funzioni notarili
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini."

L'art. 28 citato prevede espressamente che nell'esercizio delle funzioni notarili l'autorità consolare debba attenersi alla legislazione nazionale. Unica deroga è quella contenuta nel terzo comma in ordine al requisito della residenza in Italia dei testimoni.