:: sabato 20 aprile 2024  ore 07:21
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Procure redatte in lingua straniera - traduzione - requisiti del perito
Al "perito scelto dalle parti" previsto dall'art. 68 reg. not. non si applica l'art. 55 l. not. e, pertanto, non è necessario che possegga i requisiti per essere testimone.

MOTIVAZIONE
L'art. 68 del Regolamento notarile prevede, ai fini del deposito di un atto estero rogato in lingua straniera, che esso sia accompagnato dalla traduzione in italiano, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti. Ci si è chiesti, al riguardo, se siano da ritenersi applicabili a detto perito, per analogia, le norme previste dalla legge notarile in materia di interprete e, nello specifico, se trovi applicazione l'art. 55, nella parte in cui prevede che questi debba possedere tutti i requisiti per essere testimone.
In considerazione del fatto che le formalità imposte per la redazione ed il ricevimento dell'atto notarile sono compiutamente e organicamente disciplinate da specifiche norme, non paiono in principio estensibili per analogia.
Neppure pare possibile né opportuna un'applicazione analogica della disciplina prevista per l'interprete, dal momento che si tratta di due situazioni profondamente differenti. Il caso previsto dall'art. 55 della legge notarile, infatti, riguarda l'ipotesi nella quale uno o più degli intervenuti all'atto non conoscano la lingua italiana e l'ufficio dell'interprete si esplica al momento stesso della stipulazione dell'atto e, pertanto, nella fase "costitutiva" del regolamento negoziale. La presenza dell'interprete, in altre parole, tende a garantire che le parti siano in grado di comprendere il contenuto dell'atto notarile nel momento in cui esso si forma e a consentire alle stesse l'espressione corretta e completa della loro volontà. La figura del perito ex art. 68 del regolamento notarile, invece, si colloca nella fase del deposito di un atto già perfettamente compiuto e approvato dalle parti. La traduzione, infatti, riguarda non l'attività di espressione della volontà, ma solamente la riformulazione in una lingua differente di una volontà già espressa e compiuta.
Si ritiene, pertanto, che al deposito di atto estero già stipulato e concluso non si debbano applicare né la medesima ratio né le medesime cautele prudenziali che hanno spinto il legislatore a richiedere all'interprete i medesimi requisiti previsti per il testimone.