:: martedì 16 aprile 2024  ore 06:01
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Atto in lingua straniera già tradotto - requisiti
Può essere accettato dal notaio, ai sensi dell 'art. 68 reg. not., un atto in lingua straniera già provvisto di traduzione redatta nel Paese di origine, purché questa sia stata effettuata nel rispetto della normativa ivi vigente e consenta di dire raggiunta una affidabilità sostanzialmente equivalente a quella di una traduzione effettuata secondo le norme vigenti in Italia (così, ad esempio, se essa sia stata formalmente asseverata in conformità alle norme vigenti nel luogo in cui è stata redatta).

MOTIVAZIONE
La normativa italiana prevede che un atto proveniente dall'estero possa essere depositato e registrato in Italia previa produzione di una traduzione certificata conforme al testo straniero, proveniente da soggetti abilitati (notaio, perito ovvero autorità consolare o diplomatica italiana).
Ciononostante, pur nel silenzio della legge, deve ritenersi che - qualora il documento venga presentato al notaio già provvisto di una traduzione in lingua italiana redatta nel Paese straniero di origine del medesimo - detto documento possa essere accettato dal notaio ai fini del deposito. Al riguardo è necessario, tuttavia, che il notaio si accerti che la traduzione sia avvenuta in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente nel Paese nel quale è stata formata.
A questa conclusione deve giungersi in forza dei principi che governano il riconoscimento nel nostro Paese degli atti formati all'estero, basato sulla logica di dare effetto compiuto agli atti stranieri che presentino un carattere di equivalenza agli omologhi nostri atti nazionali, anche superando le nostre regole interne di carattere formale.
L'ordinamento italiano, infatti, è aperto all'ingresso degli atti pubblici provenienti dall'estero (art. 68 L. 218/95), ma il loro riconoscimento - per elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale - è condizionato al fatto che essi presentino requisiti minimi che permettano di considerarli "equivalenti" all'atto italiano, tenuto conto della funzione che quest'ultimo è chiamato a svolgere e dei valori che protegge.
In altri termini, l'ordinamento è informato all'esigenza che l'atto estero corrisponda nella sostanza al suo omologo italiano, ne presenti cioè gli elementi qualificanti ed essenziali previsti dal nostro ordinamento.
Applicando questo principio generale non può che giungersi alla conclusione per la quale una traduzione effettuata in conformità alla legislazione vigente nel Paese di provenienza dell'atto, purché volta a garantire la conformità dei due testi, debba essere considerata valida e sufficiente ai fini del deposito notarile.